Assegno circolare

Titolo di credito all’ordine, emesso dalle banche autorizzate dalla Banca d’Italia, contenente la promessa incondizionata di pagare una certa somma

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine, emesso dalle banche autorizzate dalla Banca d’Italia, contenente la promessa incondizionata di pagare una certa somma a una certa persona (sempre necessariamente indicata sull’assegno), dietro versamento alla banca emittente della corrispondente somma (che, quindi, è sempre disponibile per il pagamento).
L’assegno circolare è, pertanto, sempre coperto, perché la somma da pagare è stata già appositamente versata dal richiedente. Questa circostanza, unita al fatto che l’emittente dell’assegno circolare è sempre una banca, rendono l’assegno circolare uno strumento affidabile e diffuso.

Le parti dell’assegno circolare sono:
• l’emittente, che è sempre una banca (autorizzata a emettere assegni circolari);
• il beneficiario, che deve essere sempre indicato sul titolo (il quale è, quindi, sempre emesso all’ordine), anche se dopo la prima girata (in bianco) esso può circolare come titolo al portatore (se la Legge antiriciclaggio lo permette, ovvero quando l’importo è al di sotto del valore soglia di 1.000 euro).
Siccome la struttura è quella suesposta, con due parti coinvolte, l’assegno circolare assomiglia molto alla cambiale pagherò.

I requisiti di forma dell’assegno circolare sono:
• la dicitura di assegno circolare;
• la promessa incondizionata di pagare una certa somma a una certa persona (ambedue indicate sul titolo);
• il nome del beneficiario (da indicare sempre al momento dell’emissione);
• il luogo e la data di emissione;
• la firma della banca emittente.
Per tutto il resto (girate, pagamento, rispetto delle modalità antiriciclaggio, protesto e via dicendo) valgono le regole già viste per l’assegno bancario, cui si rinvia.