Commissione ispettiva

Organo cui spetta l’attività di vigilanza. Può comminare diffide e denunciare violazioni all'autorità giudiziaria.

Organo cui spetta l’attività di vigilanza. Tra i suoi poteri rientra la possibilità di comminare, per fatti non penalmente rilevanti, una diffida, che può essere informale (con invito alla regolarizzazione e menzione in verbale) o formale, (con comunicazione al Direttore sanitario dell’Asl. Se la farmacia non regolarizza, allora si applica la sanzione amministrativa.).
Una violazione di carattere penale, invece, comporta la denuncia all’autorità giudiziaria.

I componenti della Commissione
È la Legge a stabilire da chi è composta la Commissione ispettiva e, ove opportuno, le sue eventuali sottocommissioni (L.R. 33/2009 Art 82 – “Vigilanza sulle farmacie” (articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e della l.r. 3 marzo 2017 n.6).
Questi i suoi componenti:
- farmacista del servizio farmaceutico dell’ASL (ATS in Lombardia), che presiede;
- farmacista scelto tra le terne designate dall’Ordine dei farmacisti competente per il territorio, oltre alla disponibilità di un secondo farmacista come supplente e di due farma-cisti in caso di ispezioni straordinarie;
-  funzionario (o un dipendente, in caso di sottocommissioni) del ruolo amministrativo dell’ATS. A lui spettano le funzioni di segretario.

Note importanti
È obbligatoria la presenza del titolare o del direttore responsabile della farmacia durante l’ispezione (non può essere sostituito da un collaboratore).
Il titolare non può essere assistito da un legale o da un assistente tecnico.
Durante l’ispezione non può essere interrotta l’attività di dispensazione al pubblico.
I responsabili di professioni sanitarie (igienista, veterinario, etc.) possono chiedere l’inserimento, a verbale, delle verifiche amministrative..