Consegna di farmaci urgenti senza ricetta
Il D.M. 31/03/08 regolamenta la consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali assoggettati a prescrizione medica.
Il D.M. del 31 marzo 2008 regolamenta la consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali assoggettati a prescrizione medica. Questo decreto consente al farmacista, in casi di estrema urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta un medicinale normalmente richiedente RR o RNR.
Articolo 2: Necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche
Il farmacista, qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, può consegnare il medicinale, solo a condizione che siano disponibili uno dei seguenti elementi che confermi che il paziente è in trattamento con il farmaco:
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente, nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale, firmato dal medico curante, attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina dello stesso decreto;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
Articolo 3: Esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti
Riguarda casi diversi rispetto alle patologie croniche, quale per esempio l’ulteriore assunzione di un antibiotico. In questo caso il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, per esempio un flaconcino danneggiato; in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. Tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro (vedi articolo 7).
Articolo 4: Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera
In aggiunta ai casi precedenti -disciplinati negli articoli 2 e 3- il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tali ipotesi è ammessa la consegna anche di medicinali iniettabili (art. 6).
Articolo 5: Quantità da consegnare
In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l’ipotesi di antibiotici iniettabili monodose, che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico proscrittore.
Articolo 6: Consegna di medicinali iniettabili
• Nei casi disciplinati dall’articolo 2 ► limitatamente all’insulina
• Nei casi disciplinati dall’articolo 3 ► limitatamente agli antibiotici monodose
• Nei casi disciplinati dall’articolo 4..
Articolo 7: Dichiarazione di responsabilità
Nei seguenti casi:
• Art. 2: Nei casi previsti alla lettera b) e alla lettera d)
• Art. 3: lettera b)
il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. Tale dichiarazione deve essere conservata dal farmacista e allegata all’apposito registro.
Obbligo di registrazione: la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto deve essere annotata su apposito registro, le cui pagine devono essere numerate, timbrate e siglate dal farmacista. Devono essere riportati:
• Nome del farmaco
• Iniziali del paziente
• Condizioni che ha dato luogo alla consegna del farmaco.
Inoltre, il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza la ricetta è una procedura eccezionale, oltre a consegnare al cliente una scheda contenente la specifica del medicinale da portare al medico.
DA RICORDARE:
NON si possono comunque consegnare con queste modalità:
• medicinali stupefacenti (tabella 7 F.U.)
• Anticipare medicinali SSN in attesa della ricetta.