Contabilità ordinaria e contabilità semplificata
Con ricavi pari o inferiori a 700mila euro è possibile adottare contabilità semplificata in luogo di quella ordinaria
La normativa fiscale (art. 18 del Dpr 600/1973) prevede due assetti contabili adottabili in farmacia: contabilità ordinaria e contabilità semplificata. La prima deve essere obbligatoriamente adottata dai farmacisti (imprenditori individuali, imprese familiari, società di persone) in presenza di ricavi superiori a 700.000 euro (limite innalzato nel 2011, precedentemente era 516.456,90). In presenza, invece, di ricavi pari o inferiori al suddetto limite, la contabilità ordinaria è opzionale e ci si può limitare a una contabilità semplificata (v. anche Dpr 442/1997).