Contratto a tempo determinato

Contratto di lavoro subordinato in cui è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine.

Il contratto a tempo determinato (D. Lgs. n. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato in cui è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine.

La durata massima è di 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle causali previste:

• nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015;
• nei contratti collettivi applicati in azienda, e, comunque, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
• in caso di sostituzione di altri lavoratori.

Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, oppure sia superato il limite dei 24 mesi con le causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine. Possono essere previste al massimo 4 proroghe (riferite alla stessa attività per cui il contratto è stato stipulato) nell'arco di 24 mesi.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della quinta proroga.

Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato esclusivamente a fronte delle circostanze previste dalle causali.

È necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine, stipulati tra le stesse parti e per le stesse mansioni, di:
• 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
• 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.

Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Limiti: i datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. Inoltre, il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte.