Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Tipologia contrattuale che introduce un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo riconoscendo al lavoratore il solo indennizzo economico.

Il regime delle tutele crescenti è stato previsto dal Decreto Legislativo n.23 del 4 marzo 2015 entrato in vigore dal 7 marzo 2015 che riguarda le aziende che dopo tale data hanno più di 15 dipendenti e introduce una diversa tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, senza modificare, per il resto, la disciplina del contratto tempo indeterminato.  
Questo regime si applica:
• ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
• ai lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
• agli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015.
 
Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà invece ad essere applicata la disciplina precedente prevista dalla Riforma Fornero.
Ne consegue che, nella stessa azienda, potranno essere presenti lavoratori soggetti al regime delle tutele crescenti perché assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015 in poi e lavoratori soggetti invece al vecchio regime in quanto assunti prima di questa data.
 
Si precisa che il nuovo regime trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori che, benché assunti a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti.
Se invece un’azienda aveva già più di 15 dipendenti prima del 7 marzo, allora mantiene il vecchio contratto per i vecchi assunti.
Il decreto introduce un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo riconoscendo al lavoratore solo un indennizzo economico di importo prevedibile  e crescente in funzione dell’anzianità di servizio.
Tale indennizzo è pari a due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro.

Se invece dopo il 7 marzo 2015 l’azienda ha meno di 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un indennizzo pari a 1 mese per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Ha diritto alla reintegra in caso di licenziamento nullo, discriminatorio o effettuato in forma orale.