Contratto di appalto
Contratto con cui l’appaltatore (cooperativa o associazione) esegue l’opera o il servizio mediante l’organizzazione dei mezzi propri
Con questo contratto l’appaltatore esegue l’opera o il servizio mediante l’organizzazione dei mezzi propri, mentre nel contratto di lavoro autonomo risulta prevalente il lavoro reso dal professionista. In altri termini, nell’ipotesi del contratto di appalto, vi è un imprenditore che ha un’organizzazione complessa e articolata. L’appaltatore, infatti, impartisce direttamente ai propri lavoratori (dipendenti o collaboratori) le istruzioni opportune per l’esecuzione dell’opera o del servizio richiesto, mentre nel contratto di lavoro autonomo il prestatore d’opera è una persona, che fornisce il proprio lavoro e si auto-organizza.
I contratti di appalto possono essere stipulati con cooperative (fattispecie molto diffuse in ambito infermieristico) o con associazioni (anche di volontari). Il titolare (committente) corrisponde all’appaltatore un corrispettivo per l’opera o il servizio eseguito e non avrà ulteriori obblighi. Tuttavia, è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.