Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Rapporto di lavoro con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare attività senza un termine finale di scadenza.

È la forma più comune di rapporto di lavoro ed è quella con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro per un periodo di tempo indefinito, cioè senza un termine finale.   
Il D.lgs. n.23/2015, il cosiddetto "Jobs Act", ha significativamente modificato il contratto di lavoro a tempo indeterminato con riferimento a tre aspetti riducendo alcune rigidità che erano tipiche di questa forma di rapporto:

Potere di variazione delle mansioni: il Jobs Act ha riscritto l'art 2103 del c.c. permettendo al datore di lavoro di assegnare unilateralmente al lavoratore, anche senza il suo consenso, mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte anche inferiori purché rientranti nello stesso livello di inquadramento.
In caso di modifica dell'assetto organizzativo che incida sulla posizione del lavoratore, il datore di lavoro può unilateralmente assegnarlo anche a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferire.

- Potere di controllo del datore di lavoro: il Jobs Act ha riscritto l'art. 4 dello Statuto dei lavatori ampliando le possibilità di controllo sulla prestazione lavorativa e sulla condotta del lavoratore.
È stato infatti previsto che i dati raccolti attraverso l’utilizzo degli strumenti necessari al lavoratore per svolgere la sua prestazione lavorativa e delle apparecchiature di registrazione delle presenze, possono essere utilizzabili per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche per dimostrare l’inadempimento contrattuale o per sostenere procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente.  

Il Decreto Legislativo n.23 del 4 marzo 2015 entrato in vigore dal 7 marzo 2015 ha previsto il rregime delle tutele crescenti che riguarda le aziende che dopo tale data hanno più di 15 dipendenti e introduce una diversa tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, senza modificare, per il resto, la disciplina del contratto tempo indeterminato.