Contratto di somministrazione

Contratto di natura commerciale tra la farmacia e un'agenzia di somministrazione iscritta all’Anpal per la fornitura di una prestazione professionale

È obbligatorio rivolgersi ad agenzie di somministrazione iscritte presso l’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro (Anpal).

Con questo contratto:
• il potere organizzativo e direttivo nei confronti dell’infermiere è esercitato dal titolare, posto che l’infermiere svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo del titolare;

• il potere disciplinare è riservato all’Agenzia di somministrazione, alla quale il titolare comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare;

• la retribuzione è corrisposta direttamente dall’Agenzia di somministrazione, e a questa rimborsata dal titolare, oltre agli oneri previdenziali;

• gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico dell’Agenzia di somministrazione, ma il titolare è obbligato in solido per i trattamenti retributivi e contributivi, salvo rivalsa verso l’Agenzia di somministrazione.

In questi casi il titolare beneficia del lavoro dell’infermiere al pari di un lavoratore subordinato, ma dovrà sopportare un costo maggiore, per il corrispettivo dovuto all’Agenzia di somministrazione.