Convenzione (Dpr 8 luglio 1998, n. 371)

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

Cosa stabilisce la Convenzione

Art. 4.
1 Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
2 .Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.
3 La ricetta redatta a cura del medico è spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:
a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);
b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale;
c) prescrizione;
d) data di prescrizione;
e) firma e timbro del medico;
f) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti.
La stessa munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del S.S.N. quando è compilata ai sensi della normativa vigente, contiene gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ed è corredata da quanto previsto al precedente comma 2.
4 Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.
5 Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge.
6 La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale (b) nonché della data di spedizione (d) e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico (e), verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
7 La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a) e d) del comma 3, e quella spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto al successivo comma 10, verrà sottoposta alla Commissione di cui all'art. 10, per gli accertamenti e le decisioni del caso.
8 Le ricette contenenti una diversa specialità medicinale o diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista ai sensi dell'art. 6 verranno sottoposte alla commissione di cui all'art. 10, per le decisioni del caso.
9 La ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera c) del comma 3, verrà addebitata direttamente alla farmacia.
10 Vanno altresì addebitate direttamente con contestuale comunicazione alla farmacia, le ricette:
- mancanti contemporaneamente degli elementi di cui alle lettere a) e b);
- contenenti medicinali non a carico del S.S.N.;
- contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (relativamente ai prezzi in più fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista).
11 Le ricette che a norma del presente accordo sono da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10, devono essere inviate alla stessa entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia, pena la decadenza della contestazione. La commissione medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di ricezione trascorso il quale le stesse vengono esaminate da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale interessata.
12 Verranno rettificati d'ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia tutti gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, diritti addizionali o quant'altro previsto dalla normativa vigente. È fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla commissione di cui all'art. 10.
13 Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.
14 In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna e diurna, salvo specifiche intese nell'ambito di accordi regionali.

Art. 5.
1 La ricetta può contenere la prescrizione di medicinali, ovvero prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari entro i limiti quali quantitativi e le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 3.

Art. 6.
1 Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai fini della validità della ricetta, l'indicazione da parte del medico di determinati elementi.
2 Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio sanitario nazionale.
3 Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.
4 Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.
5 I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della commissione di cui all'art. 10.

Art. 7.
1 La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.
2 La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero quant'altro eventualmente previsto secondo le modalità concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4 del presente accordo che costituiscono di per sè tariffazione delle specialità medicinali.
3 Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.
4 Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 10.
5 In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

Art. 8.
1 Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.
2 A decorrere dal 60 giorno dalla data di pubblicazione del presente accordo le farmacie consegneranno entro il mese successivo a quello di spedizione - per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite delle loro associazioni, direttamente le farmacie non aderenti - un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo. In sede di accordi regionali potrà essere concordata la fornitura di ulteriori dati.
3 Il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilità. Le ricette intestate ad assistiti provenienti da altre regioni devono essere raggruppate separatamente per consentire la compensazione della mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.
4 È riconosciuto alle farmacie la corresponsione di un acconto, da richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella misura pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente.
L'effettivo pagamento dell'importo così determinato va effettuato di norma entro il 28 febbraio e comunque entro il I trimestre dell'anno in corso. In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. I singoli accordi regionali possono definire modalità diverse di erogazione dell'acconto.
5 I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali. L'acconto di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale.
6 Gli accordi regionali possono prevedere la facoltà del creditore di avvalersi di istituti finanziari o di credito per l'incasso delle proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore.
7 Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese successivo a quello della comunicazione.

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