Decreto Legislativo n. 153/2009
Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza.
Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennità di
residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0162)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonche' in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 11, recante delega al
Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive
modificazioni, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, ed in
particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha
espresso il prescritto parere;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le
regioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale
1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche'
disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il
presente decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e
funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in
convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie»,
e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani
socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia,
concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al
servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o
domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a
supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio
nel territorio di competenza, attraverso:
1) la
dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici
necessari;
2) la
preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per la
nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle
relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei
medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite
dalla vigente normativa;
3) la
dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione
diretta;
4) la messa a
disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti,
per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali
richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo
restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d)
e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti
delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle
iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle
terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo
livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei
programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a
modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario,
previa formazione dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo
livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,
anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento
delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie,
nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in
ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di
sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
f) la effettuazione di attività
attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti
relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate
presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati
personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al
primo periodo del comma 2 e' subordinata all'osservanza di criteri fissati con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in
materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri
per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario
nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 e'
disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di
livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale
fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle
attività di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la
collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e
private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle
attività di cui al comma 2.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera m) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
«m-bis)
promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale
dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e
private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.»;
b) al comma 2:
1) alla lettera
a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e
svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalità
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le
ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l'adesione
delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei criteri fissati con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in
materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri
per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»;
2) alla lettera
b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la dispensazione
dei prodotti»;
3) dopo la lettera
b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione
con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio
di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o
domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a
supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta. L'azienda unità sanitaria locale individua la farmacia
competente all'erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuità tra
più sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia più vicina, per
la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia
decida di non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare
integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede,
l'azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base
del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio può
prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici
necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per
la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle
relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei
medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite
dalla vigente normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a
distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di
fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta,
fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e
alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il
corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a
favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la
partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione
avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie
partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale,
rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello
nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo
di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi
operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti,
in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti
per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico.
Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalità di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle
campagne di prevenzione può prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti
forniti di defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo
livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza
rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni
stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi
equivalenti;
6) le modalità con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche'
ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate; le modalità per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di
cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in
riferimento alle attività di cui alla presente lettera; »;
4) alla lettera
c) le parole da: «, e le modalità di collaborazione» fino a: «di informazione e
di educazione sanitaria» sono soppresse;
5) dopo la
lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la
remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo
tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione
degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le
regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da
parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono
congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il
Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23
marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro
un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a
quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis),
gli accordi di livello regionale disciplinano le modalità e i tempi dei
pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le
caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime
in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi
contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro
il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al
di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del
cittadino che le ha richieste.».
Art. 3.
Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e
private
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La struttura di cui al comma 9,
fermo restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta
la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo
nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la Federazione degli
Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo al predetto accordo.
9-ter. Nel rinnovo degli accordi
nazionali di cui ai commi 9 e 9-bis, per gli aspetti riguardanti la
collaborazione interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto
legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la Federazione degli
Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri.».
Art. 4.
Disposizioni concernenti le farmacie rurali
1. All'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il primo
e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'accordo collettivo nazionale di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione
dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle
leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore
dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della
popolazione della località o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia,
nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato
l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennità di residenza
in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata
sulla base delle norme preesistenti.».
Art. 5.
Utilizzo di denominazioni e simboli
1. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata
identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde,
su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle
farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.
Art. 6.
Invarianza di oneri
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.