D.lgs. n.23/2015 o "Jobs Act"

Il D.lgs. n.23/2015, il cosiddetto "Jobs Act", ha modificato il contratto di lavoro a tempo indeterminato riducendone alcune rigidità.

Il D.lgs. n.23/2015, il cosiddetto "Jobs Act", ha significativamente modificato il contratto di lavoro a tempo indeterminato riducendo, in tal modo, alcune rigidità che erano tipiche di questa forma di rapporto:

• Potere di variazione delle mansioni: il Jobs Act ha riscritto l'art 2103 del C.c., permettendo al datore di lavoro di assegnare insindacabilmente al lavoratore, anche senza il suo consenso, mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, purché rientranti nello stesso livello di inquadramento del dipendente.
Prima di tale modifica il lavoratore poteva essere assegnato solamente a mansioni “equivalenti”, che dovevano permettere di valorizzare la pregressa esperienza professionale acquisita dal lavoratore. 

• Sanzioni in caso di licenziamento illegittimo senza una giusta causa (fatto così grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro), o senza un giustificato motivo soggettivo (fatto del dipendente meno grave di quello che porta alla giusta causa), oppure oggettivo (inerente all'organizzazione o crisi dell’impresa): il dipendente assunto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 in un’azienda con più di 15 dipendenti, non ha più diritto a essere reintegrato, eccetto nei casi di licenziamento discriminatorio (per motivi di razza, sesso, opinioni politiche, ecc.) oppure licenziamento nullo (nei casi previsti dalla legge quali, ad esempio, licenziamento per motivi di matrimonio o licenziamento durante il periodo protetto di maternità), oppure nel caso di licenziamento effettuato oralmente.

Negli altri casi il dipendente ha solo diritto a un risarcimento, il cui importo aumenta con l’anzianità di servizio, essendo pari a due mensilità per ogni anno di lavoro (con il limite minimo di 4 e massimo di 24 mensilità).
Nel caso di datore di lavoro con meno di 15 dipendenti, la reintegra del dipendente illegittimamente licenziato è esclusa (salvo il licenziamento discriminatorio) e il risarcimento è determinato tra le 2,5 e le 6 mensilità.
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