Decreto Ministeriale 08/07/2009
Erogazione da parte delle farmacie, di attivita' di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista
la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed
in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
Visto
il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di
nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonché disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69" ;
Visto,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 153 del 2009, che prevede l'effettuazione di attività attraverso le quali
nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione
alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
Visto
l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del citato decreto legislativo n. 153
del 2009, che prevede che all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, è aggiunta, dopo la lettera c), la
seguente lettera c-bis: "c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il
limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo
Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni
prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9
e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano";
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002
recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi correlati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
Tenuto conto che l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010 sul documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali" prevede che le farmacie possano costituire un canale di accesso e fruizione del sistema CUP attraverso postazioni di lavoro integrate con il sistema CUP di riferimento;
Visto
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"
Visto l'art. 1, comma 796, lettera r), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento le modalità più idonee provvedimenti regionali;
Vista
la delibera n.
l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il
documento contenente "Linee Guida in tema di referti on-line";
Acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010;
Considerato
che in data 19 gennaio 2011 il Garante per la protezione dei dati personali ha
espresso sullo schema di decreto parere favorevole con ulteriori indicazioni e
raccomandazioni, al fine di conformare pienamente la disciplina della materia
ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali;
Ritenuto,
pertanto, di procedere al recepimento nello schema di decreto delle predette
indicazioni e raccomandazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati
personali nel citato parere del 19 gennaio 2011, con particolare riferimento
agli articoli 3, comma 1, lettera a), lettera b), lettera e), 4, comma 3,
lettera e) e 6;
Acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Sistema "Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP)", il sistema
informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire
l'intera offerta del Servizio Sanitario Nazionale;
b) "farmacie", le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) "canale di accesso", ogni canale che consente al cittadino di fruire dell'accesso, diretto o mediato, al Sistema CUP;
d) "postazione dedicata", la postazione informatizzata attraverso la quale le farmacie erogano i servizi di cui all'art. 2.
Art. 2
Campo
di applicazione
1.
Nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la
postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per
prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento
delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
ritirare i relativi referti.
2. Sono esclusi dai servizi di cui al comma 1:
a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale;
b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
c) le urgenze di primo e secondo livello;
d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.
3.
I servizi di cui al comma 1 saranno resi sulla base di specifiche convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e
gli accordi regionali fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per
la partecipazione alle attività di cui al comma 1.
Art. 3
Procedura
di prenotazione, pagamento e ritiro referti
1. La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti di cui all'art. 2, che potrà essere attivata nelle farmacie secondo le modalita' tecniche previste dal successivo art. 4, dovrà prevedere le seguenti fasi:
a) Informativa e raccolta del consenso. In questa prima fase, viene illustrata all'assistito l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e viene raccolto il relativo consenso al trattamento dei dati. La raccolta del consenso verrà annotata al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalita' analoghe, anche presso altre farmacie. Nel caso in cui il Sistema CUP preveda l'invio di SMS o messaggi di posta elettronica per ricordare all'assistito gli estremi della prenotazione ovvero per la conferma o la disdetta della stessa e invio di attestazioni di pagamento, occorrerà esplicitarlo nell'informativa e raccogliere separato consenso. In ogni caso le comunicazioni all'assistito attraverso SMS o posta elettronica non dovranno contenere indicazioni di dettaglio circa la tipologia di prestazione, l'esito e le credenziali d'accesso.
b) Riconoscimento dell'assistito. La farmacia deve assicurare il corretto ed univoco riconoscimento dell'assistito che richiede l'accesso ai servizi del Sistema CUP. Ai fini dell'identificazione l'identità dell'assistito è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione di un documento di riconoscimento. Ai fini dell'accesso al servizio il cittadino dovrà' esibire la Tessera Sanitaria.
c) Prenotazione. Ai fini della prenotazione occorre esibire la prescrizione medica. La prenotazione avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale di riferimento dell'assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità, qualora l'assistito ne faccia richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni. All'atto dell'inserimento dei dati ai fini della prenotazione delle prestazioni vengono effettuati opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare per la specifica prestazione richiesta, l'eventuale pre-esistenza di altre prenotazioni della medesima prestazione, al fine di prevenire la prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della stessa prescrizione medica nell'ambito dell'insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del Sistema CUP. La farmacia, attraverso il Sistema CUP, può inoltre consentire al cittadino la disdetta o la variazione della prenotazione.
d)
Servizio di pagamento. Presso la farmacia, quale canale di accesso ai servizi
del Sistema CUP, deve essere consentito il pagamento, anche mediante sistemi
elettronici di pagamento, della quota di partecipazione a carico del cittadino,
calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla prescrizione.
e)
Spedizione e ritiro dei referti. Il Sistema CUP può consentire al cittadino la
possibilità di richiedere la consegna presso la farmacia dei referti
corrispondenti alle prestazioni effettuate presso le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate. Di tale modalità deve essere data indicazione
nell'informativa relativa al trattamento dei dati e acquisito specifico
consenso per la singola prestazione. Nel caso in cui il cittadino si avvalga
dell'opzione di consegna del referto presso la farmacia, il ritiro avviene
mediante la consegna all'assistito del referto da parte dell'operatore della
farmacia incaricato di tale servizio. Il referto può essere sia l'originale
cartaceo in busta chiusa sia, qualora la struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità, una copia stampata
del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell'art. 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso devono essere adottati misure e
accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore al referto digitale
sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato,
nonché ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la
farmacia. Il ritiro del referto può essere effettuato anche mediante delega ad
un terzo, purché questi produca una delega scritta del delegante accompagnata
dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio documento
d'identità in corso di validità.
Art. 4
Modalità e regole tecniche
1.
Le farmacie effettuano le prenotazioni di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale tramite il Sistema CUP di riferimento la cui
connessione avviene preferibilmente attraverso le regole stabilite dal Sistema
Pubblico di Connettività (SPC).
2.
Le Regioni e Province Autonome, le aziende sanitarie titolari dei trattamenti
dei dati o gli eventuali enti concessionari del Sistema CUP, coerentemente agli
specifici accordi realizzati, provvederanno a:
a)
fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via
telematica, per le esclusive finalità di fornitura del servizio di cui
all'art. 2;
b)
formare gli operatori che utilizzeranno l'applicazione collegata con il Sistema
CUP organizzando a tal fine apposite sessioni;
c) fornire un servizio di Help Desk.
3. Sarà oggetto dell'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei principi e dei criteri in base ai quali, in coerenza con le disposizioni del presente decreto, i correlati accordi regionali provvedono all'individuazione specifica di:
a) modalità e tempi di realizzazione;
b) modalità e tipo di collegamento;
c) orari del servizio, comunque non inferiori a due terzi dell'orario di apertura previsto nei piani di turnazione;
d) modalita' di riscossione delle quote a carico dell'assistito; e) modalita' e tempi di conservazione e consegna dei referti.
4.
Le regioni, le Province autonome, le aziende sanitarie o gli eventuali enti
concessionari del Sistema CUP, provvedono ad informare le farmacie, nella
persona del farmacista titolare o del direttore responsabile, di eventuali
variazioni relative all'offerta sanitaria, alle procedure di prenotazione, alle
modalità di pagamento e alle modalità di ritiro dei referti.
Art. 5
Misure di sicurezza
1.
Per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 2, le farmacie devono
utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto, che consentano
l'erogazione del servizio in osservanza della normativa sulla tutela dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
2. I trattamenti dei dati di cui all'art. 2, effettuati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed alle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per i referti online, definite nell'ambito degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e previo parere dell'Autorità Garante per personali.
Art. 6
Responsabilità
di
cui all'art. 4, comma successive modificazioni, la protezione dei
dati
1.
Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della
farmacia ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del
trattamento dei dati nell'ambito del Sistema CUP rispondono degli eventuali
errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti di cui
all'art. 2, qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio, a loro
imputabili.
2.
L'operatore della farmacia di cui al comma 1, qualora non sia tenuto per legge
al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza
delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi di cui all'art. 2, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in
conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto
legislativo n. 196 del 2003.
Art. 7
Obblighi informativi
1.
Le Regioni, a seguito della stipula degli accordi di cui all'art. 2, hanno
l'obbligo di informare gli utenti circa l'elenco delle prestazioni prenotabili
attraverso le farmacie e l'elenco delle farmacie aderenti.
2. Il farmacista titolare di farmacia o il direttore responsabile della farmacia aderente agli accordi ha l'obbligo di rendere disponibile e consultabile agli utenti finali l'elenco delle prestazioni di cui al comma precedente.
Art. 8
Aziende
Sanitarie territorialmente competenti
1.
Nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di
controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione
del presente decreto sono effettuate dall'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
Art. 9
Remunerazione
dei nuovi servizi e requisiti minimi
1.
L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri
per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario, dei
nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di
livello regionale. L'accordo nazionale definisce altresì i principi ed i
criteri in base ai quali i correlati accordi regionali stabiliscono i requisiti
minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni
sono erogate. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali i requisiti
minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2.
L'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui al presente decreto è subordinata all'osservanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
3.
L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto
non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Art. 10
Entrata in vigore
1.
Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle
singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali
correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni
legislative regionali in materia.
2.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione
ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2011
Il Ministro: Fazio
Registrato
alla Corte dei conti il 18 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 11, foglio n. 147