D.M. 24/10/2006

Stabilisce le modalità di invio dei dati che riguardano le preparazioni galeniche contenenti sostanze il cui impiego è considerato doping.

Stabilisce le modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi  dell’articolo 2 della  legge 14 dicembre  2000, n.  376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

In particolare, i farmacisti sono tenuti a trasmettere -esclusivamente con modalità elettronica, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al ministero della Salute- i dati relativi alle quantità di ogni singolo principio attivo il cui impiego è considerato doping, utilizzate nel corso dell’anno precedente per effettuare preparazioni galeniche.

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