Documento di trasporto (DDT)

Serve a certificare il trasferimento di proprietà dei beni dal venditore all’acquirente, dando la possibilità di avvalersi della fatturazione differita.

Introdotto dal Dpr 472/96 in sostituzione della precedente bolla di accompagnamento, il Documento di Trasporto -o DDT- ha come ruolo primario quello di certificare il trasferimento di proprietà dei beni dal venditore all’acquirente, dando la possibilità di avvalersi della fatturazione differita.
Il DDT viene emesso prima della consegna della merce in duplice copia e, a seconda degli accordi, il trasporto può essere effettuato:
•    a mezzo mittente o cedente;
•    a mezzo destinatario o cessionario;
•    da un trasportatore incaricato (vettore).

Nel caso del vettore vanno indicati i suoi riferimenti identificativi. Se il trasporto avviene con il passaggio delle merci tra diversi vettori è sufficiente indicare sul DDT le generalità dei primo incaricato.
Per alcune merci particolari è necessario individuare anche i dati dettagliati del trasportatore come persona fisica, con anche il numero di patente, come per esempio nel caso di trasporto di carburanti, liquidi speciali, altamente infiammabili e altro.

il Documento di Trasporto deve contenere i seguenti elementi:
•    numero e data del documento;
•    la data in cui le merci lasciano la sede del cedente;
•    generalità complete di partita Iva del cedente;
•    generalità complete di partita Iva del cessionario;
•    descrizione, qualità, quantità e natura dei beni;
•    generalità complete di partita Iva di eventuali imprese terze che eseguono il trasporto;
•    data di effettiva consegna o trasporto, che può coincidere o meno con la stessa data del documento;
•    numero dei colli e il loro peso (facoltativi, ma consigliati con trasporto a mezzo vettore).

In aggiunta ai dati già indicati, nel Documento di Trasporto possono essere riportate altre informazioni facoltative -come per esempio la banca d’appoggio, i prezzi unitari, l’importo totale- che rendono più rapida e immediata l’emissione della relativa fattura differita.