Il protesto
Documento ufficiale in cui si certifica appunto il mancato pagamento dell’assegno stesso
Il protesto non è altro che un documento ufficiale (in genere “spillettato” dietro l’assegno impagato), in cui si certifica appunto il mancato pagamento dell’assegno stesso. Tale documento può essere redatto (cosiddetto “levata” del protesto) da un pubblico ufficiale: segretario comunale o notaio. A questa incombenza vi provvede direttamente la banca, che richiede il protesto dell’assegno scoperto al pubblico ufficiale per conto del suo correntista, beneficiario del titolo.
Esistono dei termini da rispettare per la levata del protesto, oltre i quali l’assegno impagato non è più protestabile, proprio perché “fuori termine di protesto”. Questi termini sono i seguenti (per gli assegni pagabili all’estero ci sono termini particolari):
• 8 giorni se l’assegno è su piazza (pagabile nello stesso Comune ove è stato emesso);
• 15 giorni se l’assegno è fuori piazza (pagabile in altro Comune, diverso da quello di emissione).
Giuridicamente il beneficiario dell’assegno scoperto (e protestato) ha 2 azioni distinte per farsi pagare:
• l’azione diretta nei confronti del traente;
• l’azione di regresso nei confronti degli obbligati in via di regresso (per esempio, i giranti).
Al beneficiario dell’assegno scoperto è poi sempre possibile esperire l’azione causale, relativa cioè al rapporto (per esempio, una compravendita), in base al quale è stato emesso l’assegno. Tale azione è l’unica strada giudiziaria percorribile quando l’assegno non è più protestabile (perché, per esempio, è andato oltre i termini di protesto).
Ovviamente, in questo caso l’assegno non ha più la sua vantaggiosa caratteristica dell’immediata esecutorietà e, pertanto, occorre una sentenza del giudice per agire, con un sensibile allungamento dei tempi di recupero della somma non pagata.