Incentivi per l’assunzione di apprendisti
Sono previsti incentivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato
Sono previsti incentivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato.
Si precisa innanzitutto che il contratto di apprendistato consente al datore di lavoro di assumere e formare giovani a un costo del lavoro molto vantaggioso per i seguenti motivi:
1) vantaggio retributivo: Il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli di meno rispetto a quello che dovrà conseguire, percependo pertanto una minor retribuzione;
2) in alternativa al sotto-inquadramento, è possibile determinare la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;
3) esclusione del calcolo della base occupazionale di cui alla Legge n. 68/1999 (legge sul collocamento mirato dei disabili);
4) esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da Leggi e Contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti;
5) esclusione dal calcolo della base imponibile ai fini Irap;
6) esclusione dalla disciplina della regolarità contributiva certificata (Durc).
7) vantaggi contributivi come di seguito esposto.
A favore del datore di lavoro che assume, anche nel corso del 2024, un giovane di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato cioè al conseguimento di una qualifica professionale, sono previste le seguenti aliquote contributive ridotte a carico del datore di lavoro:
• se l’azienda ha meno di 9 dipendenti:
1 anno: aliquota del 3,11% (1,5 +1,31 Naspi + 0,30 per formazione)
2 anno: aliquota del 4,61% (3+ 1,31 Naspi + 0,30 per formazione)
3 anno: aliquota del 11,61% (10 + 1,31 Naspi + 0,30 per formazione)
• se l’azienda ha più di 9 dipendenti
per tutta la durata del periodo formativo di applica sempre aliquota del 11,61% (10 + 1,31 Naspi+ 0,30 formazione)
Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Il datore di lavoro ha diritto all’anno di proroga dei benefici contributivi, anche se la conferma in servizio del lavoratore interviene prima della fine del periodo di apprendistato.