Incentivo per assunzione beneficiari assegno inclusione
Ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo in misura variabile secondo il contratto
Ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno di inclusione -misura attiva dall'1.1.2024- è riconosciuto un esonero contributivo in misura variabile secondo la tipologia di contratto utilizzato:
- a tempo indeterminato, anche in apprendistato;
- a tempo determinato o stagionale.
I lavoratori devono essere beneficiari di una delle due misure di inclusione sociale introdotte dal DL48/2023, vale a dire:
- l’assegno di inclusione (artt. 1-11 del DL 48/2023);
- il supporto per la formazione e il lavoro (art. 12 del DL 48/2023 e DM 108/2023).
Contratto | Misura e Durata |
Contratto a tempo indeterminato o in apprendistato | L’esonero contributivo: - è pari al 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; - ha una durata massima di 12 mesi. |
Contratto a tempo determinato o stagionale | L’esonero contributivo: - è pari al 50%, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; - ha una durata massima di 12 mesi, comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro |
Trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato | L’esonero contributivo spetta nella misura del: - 50%, per i periodi precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale; - 100% per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di trasformazione |
Condizione di spettanza
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL. L’incontro tra domanda e offerta deve avvenire solo esclusivamente su tale piattaforma.
Perdita del beneficio:
Il datore deve restituire l'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni in caso di licenziamento del beneficiario effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione (salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo).
In particolare, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo maggiorato delle sanzioni civili, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei 24 mesi successivi all'assunzione (circ. INPS 111/2023):
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Cumulabilità
- la cumulabilità tra l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’assegno di inclusione, con l’incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili ex art. 13 della L. 68/99, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili;
- l’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.