Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili

Agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato una persona disabile.

Le aziende che hanno 15 o più dipendenti sono obbligate ad assumere una persona con disabilità fisica o psichica. Tale obbligo è assolto se l’azienda ha già in forza un dipendente con una disabilità risultante da un infortunio sul lavoro pari o superiore al 34%, o una disabilità civile pari o superiore al 60%.

È possibile stipulare un accordo con la Provincia, negoziando tutti gli aspetti e la tempistica relativa alla nuova assunzione.

La persona disabile può essere assunta anche con un contratto part time, purché l’orario di lavoro settimanale superi la metà delle ore lavorative settimanali stabilite dal contratto collettivo di settore.

Sanzioni in caso di mancata assunzione

La sanzione in caso di mancata assunzione della persona disabile è una penale che ammonta a 153,20 euro per ogni giorno, a partire dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione.

Si precisa che l’Inps riconosce un’agevolazione ai datori di lavoro che assumono una persona disabile. L’incentivo si applica sia alle assunzioni a tempo indeterminato, sia alle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (anche part-time) di rapporti di lavoro a termine.

Di seguito illustriamo la misura e durata degli incentivi previsti in relazione alle varie categorie di lavoratori disabili:


Categorie di lavoratori interessate
Misura dell'incentivo
Durata
Con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria della Tabella del Dpr. 915/78
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile
36 mesi
Con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria della Tabella del Dpr. 915/78.
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile
36 mesi
Con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica
60 mesi