Incentivo per l'assunzione di cassintegrati

Agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori che si trovano che si trovano in Cassa di integrazione guadagni straordinari (Cigs)

Si tratta di un’agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori di qualsiasi età che si trovano in Cassa di integrazione guadagni straordinaria (Cigs).

La legge prevede i seguenti tre incentivi:

1) Lavoratori con assegno di ricollocazione

Hanno diritto a uno sgravio contributivo tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o a termine lavoratori in CIGS che hanno chiesto di utilizzare l’assegno di ricollocazione.
Si precisa che l’assegno di ricollocazione non è una somma di danaro riconosciuta a una persona disoccupata, ma un buono spendibile soltanto presso i centri per l’impiego o presso le agenzie accreditate per ottenere servizi di assistenza personalizzata volta alla ricerca di un lavoro.  

Misura dell’incentivo
Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi Inail) nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.

Contratti di lavoro che comportano il godimento del beneficio
Il datore di lavoro deve assumere il lavoratore con una delle seguenti tipologie di contratto:
• Contratto a tempo indeterminato
• Contratto a termine
• Apprendistato

Durata dell’agevolazione:
• 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a termine;
• 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine.

2) Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi
I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento CIGS da almeno 6 mesi continuativi, che abbiano fruito del trattamento CIGS per almeno 3 mesi (anche non continuativi) e che ne usufruiscano al momento dell'assunzione, hanno diritto  alla riduzione, per i 12 mesi successivi all'assunzione del lavoratore, della contribuzione prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di 9 dipendenti (11,61 %), ferma restando la contribuzione in misura normale a carico del lavoratore. La riduzione non si applica ai premi Inail.

3) Lavoratori in Cigs coinvolti nell'accordo di transizione occupazionale
I datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), a seguito di un accordo di transizione occupazionale finalizzato a recuperare l'occupazione dei lavoratori a rischio esubero, hanno diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, a un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe spettato al lavoratore assunto. L’incentivo è riservato ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Il beneficio spetta per un massimo di 12 mesi.