L'IVA

L’ IVA è un’imposta comunitaria appartenente alla categoria delle imposte sui consumi. Si applica solo al valore aggiunto prodotto

L’ IVA è un’imposta comunitaria, in quanto introdotta e modificata in attuazione di una serie di direttive CEE (in primis VI direttiva CEE). In Italia, l’IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’IVA appartiene alla categoria delle imposte sui consumi che si applica solo al valore aggiunto prodotto. E’ neutrale rispetto al numero dei passaggi: essa, dunque, non influisce sul prezzo finale dei beni.

L’IVA grava sul consumatore finale in proporzione al prezzo del bene ed è neutrale per gli operatori economici e cioè i soggetti passivi (imprese e professionisti). Sono definiti “soggetti passivi” gli operatori soggetti alla normativa IVA. La neutralità è garantita dai meccanismi della cosiddetta rivalsa e detrazione. Pertanto gli operatori economici, seppure soggetti agli adempimenti pervisti dalla normativa, non subiscono alcun impatto economico che resta, salvo alcune eccezioni, a carico del consumatore finale.

I presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sono esposti nell’art. 1 del dpr. 633/72 che ha istituito l’IVA e possono essere così riassunti:

  • Requisito oggettivo - Si deve trattare di una cessioni di beni o una prestazione prestazioni di servizi La distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi è fondamentale ai fini IVA in quanto, spesso, sono soggette ad una diversa disciplina (es. momento impositivo)
  • Requisito soggettivo - Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni
  • Requisito di territorialità - Le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato

Per quanto riguarda le tipologie di operazioni è importante considerare la seguente classificazione:

  • operazioni imponibili: comportano il sorgere del debito d'imposta e l'applicazione di tutte le regole (adempimenti) di cui è formato il meccanismo attuativo del tributo.
  • operazioni non imponibili e operazioni esenti: non fanno sorgere il debito d'imposta, ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili
  • operazioni escluse: non hanno alcun rilievo ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Per calcolare l’Imposta da addebitare al cliente è necessario moltiplicare la base imponibile per l’aliquota IVA. La base imponibile è costituita, di regola, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore, secondo le condizioni contrattuali). la normativa indica per quali operazioni vanno applicate le varie aliquote.

Le tre aliquote attualmente in vigore sono:

  • 4% (definita minima o agevolata)
  • 10% (definita ridotta)
  • 22% (definita ordinaria).

Quando un'operazione si considera effettuata si parla di momento impositivo.

Per i beni mobili, ha rilievo la consegna o spedizione mentre, invece, le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando viene pagato il corrispettivo. Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi vi sono delle fattispecie anticipate di effettuazione delle operazioni.

Ogni volta che un'operazione viene effettuata bisogna versare l'Iva allo Stato. La liquidazione consiste nella somma algebrica dell'IVA sulle vendite più quella sugli acquisti, che risulta dai registri IVA. Dalla somma fra i due importi, si ottiene un impoetiche può essere a debito o a credito. In caso di debito l'IVA va versata all'Erario, utilizzando il modello F24.

Per esigenze di semplificazione, il Legislatore ha concesso ad alcune categorie di commercianti al minuto (tra cui le farmacie) la facoltà di annotare i corrispettivi giornalieri senza distinzione di aliquote ed eseguire la liquidazione dell’imposta dovuta con il metodo della ventilazione dei corrispettivi. Tale metodo consente di calcolare l’IVA dovuta sulle vendite effettuate mediante scontrino in proporzione all’aliquota media IVA degli acquisti di beni destinati alla rivendita effettuati nel periodo di imposta. 

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo metodo di versamento dell’IVA, il cosiddetto “split-payment”, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici. 

La Finanziaria 2008 ha, inoltre, stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica. La FatturaPA è una fattura elettronica emessa nei confronti delle pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere fiscali tra gli Stati dell’Unione europea ed è divenuta operante la disciplina delle "operazioni intracomunitarie". In base a tale disciplina, il trasferimento di merci all’interno della Comunità non è più soggetto a controlli fiscali e alla tassazione doganale (IVA sulle importazioni). Gli scambi intracomunitari non sono più importazioni ed esportazioni, in senso tecnico, ma "acquisti intracomunitari" e "cessioni intracomunitarie".

I principali adempimenti dettati dalla normativa sull’IVA sono: