La cambiale
È un titolo di credito all’ordine e astratto, che assegna al portatore il diritto di riscuotere il credito indicato dal soggetto emittente
La cambiale è un titolo di credito all’ordine (si trasferisce mediante girata) e astratto (su di essa non appare il rapporto che ha dato vita al titolo), che assegna al portatore il diritto di riscuotere il credito indicato dal soggetto emittente.
Vi sono due tipologie di cambiale:
a) Cambiale tratta: contiene l’ordine incondizionato, rivolto dal traente verso il trattario, di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. Le parti coinvolte sono quindi tre:
1. il traente-creditore, che dà l’ordine di pagamento
2. il trattario-debitore, che riceve l’ordine e deve pagare, ma si impegna formalmente soltanto con l’accettazione della tratta, ovvero con la sua firma sul titolo
3. il beneficiario (che può essere lo stesso traente o altra persona), il quale è colui al quale la tratta deve essere pagata.
b) Pagherò cambiario (o cambiale propria): contiene la promessa incondizionata, rivolta dall’emittente al portatore, di pagare una somma determinata. Le parti coinvolte, in questo caso, sono quindi due:
1. l’emittente-debitore, che promette il pagamento di una certa somma
2. il beneficiario-creditore, che è il soggetto a cui il pagherò sarà saldato.
Vediamo ora quali sono i requisiti formali che una cambiale deve possedere. Eccoli:
• Denominazione del titolo, ovvero cambiale tratta o pagherò cambiario;
• Ordine o promessa di pagare una somma determinata;
• Scadenza del titolo, la quale, per esigenze di certezza a favore del portatore, può essere: a vista, a certo tempo vista, a data certa, a certo tempo data;
• Luogo di pagamento;
• Nome del primo prenditore;
• Data di emissione;
• Luogo d’emissione;
• Sottoscrizione del traente o dell’emittente.
La mancanza di uno di tali requisiti presuppone l’invalidità del titolo come cambiale. La loro presenza è, però, necessaria solamente al momento della presentazione e, pertanto, essi possono essere apposti prima di quest’ultima, durante la circolazione del titolo (cambiale in bianco).
La cambiale deve essere pagata dall’obbligato principale il giorno di scadenza o i due giorni feriali successivi, oppure, per le cambiali a vista, entro un anno dall’emissione. Nella cambiale è possibile apporre la girata e cioè l’atto con cui si trasferisce il credito a un terzo beneficiario.
Una delle caratteristiche fondamentali della cambiale è quella di costituire un titolo esecutivo. Infatti, se il debitore non paga alla scadenza è possibile intraprendere tre azioni:
a) L’azione diretta (decade dopo tre anni dalla scadenza), che permette di emettere un precetto di pagamento;
b) L’azione di regresso (deve essere effettuata entro un anno dalla levata del protesto) e consente al beneficiario di riscuotere la somma indicata, più gli interessi e la mora;
c) Il decreto ingiuntivo, che consiste nella riscossione forzata, generalmente con il pignoramento dei beni del debitore.