Leasing

Contratto di locazione di impianti, macchinari o immobili che si distingue per la facoltà del conduttore di riscattare il bene locato, diventandone proprietario

Il leasing è un contratto di locazione (affitto) di impianti e macchinari produttivi (o di immobili), che si distingue dai normali contratti di affitto per la facoltà riconosciuta al conduttore di riscattare il bene locato, cioè di diventarne proprietario a una certa data, pagando un prezzo, detto appunto “di riscatto”.

Alla fine del contratto (o comunque alla scadenza stabilita) l’impresa conduttrice/utilizzatrice del bene ha 3 possibilità:
• restituire il bene, facendo in questo modo coincidere il leasing con il normale contratto di affitto di beni mobili
• prorogare il contratto di leasing per un altro periodo da concordare
• pagare il prezzo di riscatto e diventare proprietaria del bene.

Nell’operazione di leasing i soggetti coinvolti sono 3:
• l’utilizzatore: è l’imprenditore/professionista che utilizza il bene;
• il concedente: è la società di leasing che acquista materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto;
• il fornitore: è chi vende il bene, scelto dall’utilizzatore, alla società di leasing.

Dato che al locatore rimane la proprietà del bene locato, la garanzia è data dal bene stesso, facilitandosi così la prevalente funzione di finanziamento da parte delle banche. In questa maniera la società che esercita il leasing assume una posizione intermediatrice tra fornitore e utilizzatore del bene; e anche se lo scopo fondamentale del rapporto è un finanziamento garantito, si prevede la restituzione del bene in relazione al godimento primario.

Il leasing comprende diverse tipologie di operazioni, che possono essere classificate in base a:
• contenuto dei servizi erogati – si distingue tra semplici operazioni di locazione finanziaria e operazioni di full-leasing, che prevedono la prestazione di servizi accessori come assicurazione, manutenzione, ecc.;

• natura dei beni oggetto del contratto – si distingue tra leasing mobiliare, che riguarda beni strumentali in genere e beni particolari quali autoveicoli, navi, imbarcazioni, aerei, e leasing immobiliare di natura industriale e commerciale;

• caratteristiche delle controparti – è possibile identificare diverse tipologie di leasing in base alla natura dell’utilizzatore (leasing pubblico), o al ruolo svolto dall’utilizzatore, che può assumere anche la veste di fornitore del bene (lease back).


Gli elementi primari di un Contratto di Leasing sono molteplici:
• costo del bene finanziato (IVA inclusa);
• modalità di pagamento del fornitore;
• durata del contratto, che può variare in relazione alla tipologia del bene finanziato e al relativo trattamento fiscale;
• periodicità dei canoni: sono solitamente mensili, anche se a volte vengono richieste periodicità diverse
• numero e importo dei canoni
• eventuali servizi accessori, quali assicurazione o altri
• tasso fisso o tasso indicizzato;
• anticipo versato al momento della stipula insieme con le spese di contratto
• Importo del maxicanone
• valore di riscatto, che varia solitamente in base della tipologia del bene;
• spese di istruttoria per servizi accessori (es. assicurazione).

Per i contratti stipulati a partire da gennaio 2014 i canoni di leasing possono essere dedotti in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento relativo ai beni di cui sono oggetto. Per i beni immobili tale periodo non può essere inferiore a 12 anni, indipendentemente dal settore di attività in cui opera il locatario.
Qualora un contratto di leasing avesse durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti potranno essere dedotte in ogni caso secondo le regole sopra illustrate.
Per quanto riguarda l’IRAP, la norma di riferimento considera indeducibile ai fini dell’IRAP “la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto".