Legge n. 124/2017 (Legge sulla Concorrenza)

La legge 124/2017 coinvolge la farmacia in diversi aspetti, ma uno in particolare rappresenta una svolta epocale: l’ingresso del capitale in farmacia

Dopo oltre due anni e dopo varie peripezie il Ddl Concorrenza è diventato legge e precisamente la L. n. 124/2017. Diverse sono le novità che coinvolgono la farmacia, ma una in particolare rappresenta una svolta epocale: l’ingresso del capitale in farmacia. Per effetto della nuova norma, infatti, la titolarità di farmacia privata può essere riconosciuta non solo alle persone fisiche, alle società di persone, alle società cooperative a responsabilità limitata, ma ora anche alle società di capitali. Quindi, i soci di ciascuna società possono anche non essere farmacisti.
A scomparire dalle luci della ribalta, poi, è il limite quantitativo al numero di farmacie che possono essere detenute da un unico soggetto: la società, infatti, potrà essere titolare di un numero illimitato di farmacie, purché venga rispettato il limite massimo del 20% di farmacie detenute nella stessa regione o provincia autonoma. Qui di seguito pubblichiamo in forma integrale i due articoli (7 e 8) che rivoluzionano la proprietà della farmacia.


L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362
(GAZZ. UFF. N. 269 DEL 16 NOVEMBRE 1991) (STRALCIO)


Art. 7.
Titolarità e gestione della farmacia

Art. 8.
Gestione societaria: incompatibilità

1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia  privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società  di  capitali e le società cooperative a   responsabilità limitata.

2. Le società di cui al comma 1  hanno  come  oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.

La partecipazione alle società di cui al comma  1 è incompatibile con qualsiasi  altra  attività  svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché  con  l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.

(Omissis)
La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

(Omissis)