Il libro degli inventari
È la “fotografia” della situazione patrimoniale dell’azienda. Va redatto all'inizio dell'esercizio d’impresa e poi di ogni esercizio.
Deve contenere l'annotazione delle attività e passività che formano il patrimonio aziendale (art. 2217 Cod. Civ.). In questo registro vanno riportate tutte le operazioni che riguardano il patrimonio dell’azienda-farmacia in un dato momento. Esso rappresenta, quindi, la “fotografia” della situazione patrimoniale dell’azienda. Va redatto all'inizio dell'esercizio d’impresa e poi di ogni esercizio.
Vi si deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore. Va indicato il valore attribuito a ciascun gruppo, con indicazione degli elementi che compongono il gruppo stesso e la loro ubicazione.
Alcuni esempi:
- crediti e i debiti: occorre indicare il nominativo del soggetto, l’importo da riscuotere/pagare;
- merci: vanno esposte voce per voce o per categoria, precisando la quantità, l’unità di misura, il valore unitario e complessivo;
- avviamento: dovranno essere indicati gli estremi del contratto di acquisizione dell’azienda, e altre informazioni significative.
L’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini delle imposte sui redditi.
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'Ufficio del Registro delle Imprese o il notaio devono dichiarare, nell'ultima pagina dei libri, il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente, ma non sono soggetti a bollatura, né a vidimazione.