Marca da bollo

Va applicata alle fatture, cartacee ed elettroniche, emesse senza addebito di Iva qualora l’importo sia superiore a 77,47 euro.

In base a quanto previsto dall’art. 6 Dpr 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto (Iva) e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.
Quando fatture, ricevute, quietanze, note, lettere e documenti di addebito o di accredito riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati a Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. Questa va, invece, applicata (nella misura di 2,00 euro) esclusivamente alle fatture, sia cartacee sia elettroniche, emesse senza addebito di Iva qualora l’importo sia superiore a 77,47 euro.

Il principio di alternanza comporta che siano esenti dall’imposta di bollo:
•    fatture, note, note credito e debito e simili documenti che recano addebiti o accrediti riguardanti operazioni soggette a Iva;
•    fatture riguardanti operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) e a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Dpr. 642/1972);
•    sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
•    per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).

Sono, invece, soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi in forma cartacea o in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47, in relazione a operazioni non assoggettate a Iva, quali per esempio:
•    le fatture fuori campo Iva (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
•    le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
•    le fatture non imponibili per cessioni a esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
•    le fatture esenti (art.10 Dpr 633/72);
•    le fatture escluse (art.15 Dpr.633/72);
•    le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Per le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati a Iva e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato a Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47, la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).