Marca da bollo, contrassegno e bollo virtuale
La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente.
La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
L’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili compete normalmente al debitore, anche se è prevista una responsabilità solidale di entrambe le parti. Quindi, sia di chi emette sia di chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo.
Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.
Qualora sia necessario produrre nuovamente un documento precedentemente emesso, la copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia; se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art. 25, Dpr n.642/72).