Operazioni IVA intracomunitarie
Dal 1° gennaio 1993 il trasferimento di merci all’interno della Comunità non è più soggetto a controlli fiscali e alla tassazione doganale
Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere fiscali tra gli Stati dell’Unione europea ed è divenuta operante la disciplina delle "operazioni intracomunitarie". In base a tale disciplina, il trasferimento di merci all’interno della Comunità non è più soggetto a controlli fiscali e alla tassazione doganale (Iva sulle importazioni). Gli scambi intracomunitari non sono più importazioni ed esportazioni, in senso tecnico, ma "acquisti intracomunitari" e "cessioni intracomunitarie".
Il regime in esame resta ancorato al principio di tassazione nel Paese di destinazione. Esso è stato posto in essere in via transitoria, fino a quando non sarà realizzato il regime fondato sul principio della tassazione nel Paese di origine. In forza del regime transitorio, pertanto, le vendite tra operatori economici (tra soggetti passivi Iva) all’interno della Comunità sono tassate a carico del compratore, ossia nello Stato di destinazione.