Patto di famiglia

Trasferimento con atto pubblico di un’azienda, o quote di partecipazione al capitale, a uno o più discendenti per anticipare il passaggio generazionale.

La Legge n. 55 del 14 febbraio 2006 (G.U. n. 50 del 13.3.2006) offre la possibilità di trasferire con atto pubblico gratuitamente un’azienda (la farmacia), o quote di partecipazione al capitale, a uno o più discendenti (esclusi il coniuge, i fratelli, le sorelle e i relativi discendenti), consentendo così di anticipare il passaggio generazionale.

Per la sua stipula, che va formalizzata dal notaio, bisogna rispettare alcune condizioni:

• È necessaria la partecipazione alla stipula dell’atto, pena la sua nullità, non soltanto del titolare che trasferisce il bene, ma anche del coniuge e di tutti gli eredi legittimari, come se in quel momento si aprisse la successione.
•  Dall’atto notarile deve necessariamente risultare in modo palese il consenso del coniuge e degli altri eredi legittimari al trasferimento al discendente designato.
• Il discendente si deve impegnare a liquidare, in denaro o in natura, la quota di legittima spettante agli altri eredi legittimari, a meno che non rinuncino in tutto o in parte alla compensazione.
È difficile, quindi, che il patto venga successivamente annullato per “lesione della legittima”, a meno che sopravvengano ulteriori eredi legittimari, ignoti al momento della sua stipula. In questo caso potranno chiedere al beneficiario la liquidazione della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali. In caso di inadempienza, i legittimari sopravvenuti possono chiedere l’annullamento del patto.

L’assegnazione anticipata può essere da un lato vantaggiosa, perché rappresenta un anticipo sulla successione del titolare ed è fiscalmente conveniente, ma dall’altro può essere svantaggiosa, in quanto il valore della farmacia o delle quote di partecipazione potrebbero accrescersi nel periodo che intercorre tra la stipula del patto e l’apertura della successione. Altro problema è che il valore della farmacia è spesso elevato e non è facile soddisfare i diritti dei legittimari. Spesso il beneficiario dovrà monetizzare suoi cespiti personali o ricorrere alle banche per un finanziamento.


Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato da coloro che vi hanno partecipato per effetto di un diverso accordo, con le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti, ovvero mediante recesso. La facoltà di recedere deve però essere prevista nel contratto e poi deve essere espressa con una dichiarazione agli altri partecipanti, certificata da un notaio.

Il patto di famiglia è fiscalmente conveniente. Infatti, il trasferimento della farmacia è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale.

Per ottenere questo regime fiscale favorevole il beneficiario del trasferimento deve, però, rispettare queste condizioni:

• deve proseguire l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni dalla data del trasferimento

• contestualmente alla stipula del patto di famiglia deve rendere apposita dichiarazione d’impegno alla prosecuzione dell’attività. La somma di denaro e di beni a favore degli altri eredi legittimari del titolare trasferente sarà soggetta a tassazione.