Prescrizione medicinali veterinari
Ci sono 4 tipologie di ricetta veterinaria; i medicinali veterinari non possono essere a carico del Ssn.
Le tipologie della ricetta veterinaria sono:
1. Ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia (RNRT)
2. Ricetta non ripetibile in esemplare unico (RNR)
3. Ricetta ripetibile (RR)
4. Ricetta ministeriale a ricalco per stupefacenti di sezione A e all. III-bis
Si ricorda che i medicinali veterinari non possono essere a carico del SSN.
RICETTA MEDICO VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA
La ricetta medico veterinaria in triplice copia (RNRT) è composta da tre sezioni:
1. la prima sezione (parte A) è per la prescrizione medica;
2. la seconda (parte B) da compilarsi a cura del titolare o conduttore dell’impianto (solamente nel caso di fornitura per le scorte);
3. la terza (parte C) da compilarsi a cura del farmacista.
4.
Adempimenti: All’atto della dispensazione, il farmacista deve compilare la parte C apponendo:
• la data di spedizione
• il prezzo praticato
• il timbro e la sua firma (rappresenta un’eccezione, perché la firma non è richiesta negli altri tipi di ricetta)
• il numero di lotto ove previsto
• Il farmacista deve inoltre inviare all’ASL, competente per territorio dove ha sede l’utilizzatore finale, la copia azzurra, se segnalato dal medico, entro una settimana dalla data di spedizione
Tale ricetta oltre all’originale rosa per il farmacista, ha altre tre copie:
1. la prima copia gialla è per l’utilizzatore finale;
2. la seconda copia azzurra è destinata all’Asl;
3. la terza copia bianca deve essere conservata dal veterinario.
La ricetta ministeriale in triplice copia (RNRT) è valida 10 giorni lavorativi dalla data di emissione.