I registri Iva

Contengono tutte le informazioni relative a fatture emesse e ricevute.

I registri Iva riportano le informazioni relative a tutte le fatture emesse e ricevute. Devono essere numerati progressivamente e tenuti ai sensi dell’articolo 2219 del Codice Civile, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8 della Legge n. 383/01, è venuto meno l’obbligo di bollatura e vidimazione dei registri Iva, del libro giornale e del libro degli inventari. L’unico adempimento a carico del soggetto obbligato alla tenuta dei registro Iva riguarda la numerazione. Per effettuare la stessa è sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina.

I principali registri Iva che i farmacisti devono conservare sono il Registro Iva acquisti (art. 25 del Dpr 633/1972); il Registro delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/1972); il Registro riepilogativo e il Registro delle dichiarazioni d’intento (art. 24 del Dpr 633/72).

Vediamoli nel dettaglio.
1) Il registro Iva acquisti: deve indicare le fatture passive ricevute per acquisti interni e intracomunitari, le autofatture, le bollette doganali e le note di variazione ricevute per poter detrarre l’Iva sugli acquisti effettuati durante l’esercizio dell’attività. Per ogni documento deve essere registrata la data della fattura o della bolletta doganale, il numero progressivo attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale o, se non si tratta di imprese, società o enti, il nome e cognome del cedente il bene oppure del prestatore del servizio, l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta relativa, distinti per aliquota applicata e, infine, nel caso di operazioni esenti o non imponibili, il titolo di inapplicabilità della norma. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate sia nel registro Iva acquisti, sia nel registro delle fatture emesse.
2) Il registro delle fatture emesse: deve contenere le operazioni attive, le autofatture e le note di variazione emesse. Per ogni documento deve essere registrato il numero progressivo, la data di emissione, le generalità del cessionario del bene, l’ammontare delle operazioni imponibili e l’ammontare dell’imposta relativa, distinti per aliquota applicata. Per le operazioni esenti o non imponibili deve essere indicato il titolo di inapplicabilità della norma.
3) Il registro riepilogativo (C.M. n. 27 del 21.11.1972): va compilato in presenza sia del registro dei corrispettivi, sia del registro delle fatture emesse, proprio per riepilogare i totali di tali registri. Nel registro riepilogativo, ovvero in alternativa nel registro dei corrispettivi, può essere annotata la liquidazione Iva; tale annotazione non è più obbligatoria.
4) Il registro delle dichiarazioni di intento: riporta le dichiarazioni ricevute da clienti per acquisti in sospensione da Iva. L’annotazione può essere effettuata anche in un’apposita sezione del registro delle fatture emesse o corrispettivi.