Reintegra nel posto di lavoro

A seguito del Jobs Act, sono cambiate le condizioni per la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato.

Dopo il Jobs Act, le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra nel posto di lavoro sono:
 
• il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);
• il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);
• il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);
• il licenziamento intimato in forma orale.
 
Nei casi suesposti, prescindendo dalle dimensioni aziendali, il datore di lavoro verrà condannato alla reintegra del lavoratore.
Inoltre il datore di lavoro dovrà riconoscere al lavoratore un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento alla data dell’effettiva reintegra.
Verrà però dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), nonché da quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (aliunde perceptum) e comprensiva del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La misura del risarcimento non potrà comunque essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Si evidenzia come nei casi sopra indicati, la disciplina applicabile è la stessa della Legge Fornero. Pertanto non ci saranno differenze fra i lavoratori assunti prima della vigenza del presente decreto legislativo e quelli assunti dopo, né in funzione dei limiti dimensionali dell’azienda.
Si precisa che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui sopra, il lavoratore ha facoltà unilaterale di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.
Tale indennità è pari a quindici  mensilità  dell’ultima  retribuzione  di  riferimento  per il calcolo del TFR.