Responsabilità professionale dei sanitari

La nuova legge che si affianca alla Legge Balduzzi, apporta importanti modifiche sia al codice penale sia a quello civile e coinvolge anche i farmacisti.

Dal 2016 c'è una svolta storica sulla responsabilità sanitaria: le nuove regole riguardano direttamente anche i farmacisti. Qualche anno fa la cosiddetta Legge Balduzzi (n. 189 del 2012) aveva rivisto, a favore dei sanitari, i criteri di valutazione della responsabilità professionale sanitaria introducendo una norma (all’articolo 3) in base alla quale il professionista sanitario che, nello svolgimento della sua attività, si attiene alle linee guida e alle pratiche cliniche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

Ora una nuova legge, fortemente voluta dalla classe medica (e che ha trovato un autorevole appoggio nel ministro della Salute), viene ad affiancarsi alla Legge Balduzzi in tema di responsabilità penale, aggiungendo ulteriori e importanti modifiche sia al codice penale sia a quello civile. Il presupposto di base è che l’errore professionale colposo dei sanitari non può essere giudicato con lo stesso metro con cui si ricorre per stabilire, in caso di incidente stradale, se esso sia stato causato da una condotta colposa dell’automobilista. E ciò perché la responsabilità sanitaria ha una sua connotazione tutta speciale, collegata alla tipologia della prestazione, che incide direttamente sulla vita e sulla salute delle persone.
Ma è nel giudizio civile che la nuova legge ha introdotto modifiche salienti e sotto certi aspetti veramente rivoluzionarie. Essa vuole efficacemente combattere la medicina difensiva -che costa alla finanza pubblica ben 13 miliardi e incrina il rapporto tra paziente e sanitario-, restituendo così a quest’ultimo quella serenità necessaria per affrontare il quotidiano rapporto con gli assistiti. Nei 10 articoli che la compongono è previsto il monitoraggio del rischio clinico, dell’organizzazione del lavoro e del ruolo delle assicurazioni. È prevista pure l’istituzione di un fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati senza ristoro. La legge prevede, a tutela del medico, audit clinici nel rispetto della sua riservatezza. Viene anche introdotto l’obbligo giuridico, per tutti i sanitari, di stipulare polizze assicurative e i pazienti avranno facoltà di azione diretta contro le compagnie di assicurazione. In tal modo si raggiunge anche l’ulteriore obiettivo di porre un freno all’aumento del contenzioso. Secondo l’Ania, l’associazione delle assicurazioni, vengono presentati oggi in Italia, da pazienti che assumono di essere stati curati male, circa 80 ricorsi al giorno (per un totale di 30.000 l’anno) e l’80% di essi finisce nel nulla. Sempre per bloccare questo trend di incremento del contenzioso viene introdotto l’obbligo di ricorrere all’accertamento tecnico dei danni e alla conciliazione preventiva prima di iniziare il giudizio vero e proprio innanzi alla magistratura ordinaria.
Ulteriore elemento qualificante della nuova legge è la previsione di un albo speciale nel quale saranno inseriti i periti e i consulenti tecnici che potranno svolgere la loro attività per i giudici e le parti private. Di tal che solo ed esclusivamente a costoro ci si può rivolgere per un importante compito quale quello delle consulenze o perizie per l’individuazione delle responsabilità e la quantificazione dei danni.
Nel giudizio civile, poi, vengono ribaltate le regole oggi vigenti in materia di onere della prova nei giudizi relativi a eventi verificatisi in strutture pubbliche. Infatti, in tal caso, finora la responsabilità civile delle stesse, al pari di quella dei sanitari operanti, era stata qualificata sempre come contrattuale, con la conseguenza che il paziente doveva provare solo di aver subito un evento lesivo. Spettava poi alla struttura e al professionista, per discolparsi, dimostrare che il danno non era dovuto a carenze strutturali o alla prestazione professionale errata, ma che era stato cagionato da altri fattori. Ovviamente una regola analoga è stata fino a oggi operante anche per gli eventi lesivi occorsi al paziente a seguito di una prestazione libero-professionale.
Molto cambierà con la nuova legge. Essa prevede espressamente che nelle prestazioni sanitarie rese in ambito ospedaliero la responsabilità debba essere diversamente qualificata, a seconda che debba essere riferita a carenze della struttura o alla prestazione professionale. Nel primo caso essa resta, così come avviene oggi, contrattuale, mentre, nei confronti del sanitario, va riqualificata come extracontrattuale. Ed è quest’ultima la modifica più qualificante della novella legislativa. E ciò perché introduce l’inversione dell’onere della prova rispetto al passato. Di tal che, ove il paziente intenda fare causa al sanitario dal quale ritiene di avere subito danno, dovrà provare non soltanto quest’ultimo nella sua entità, ma anche addurre validi e convincenti elementi a dimostrazione che esso è dovuto alla sua condotta colposa, specificando gli errori e le imprudenze da lui commesse.