Ricetta non ripetibile (RNR)

Riguarda i medicinali la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista.

La ricetta non ripetibile riguarda i medicinali che rientrano nella Tabella 5 F.U. XII ed., che riporta appunto l’ ‘’Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista’’.

Sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario, deve essere riportato:
“DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA”

Ha una validità di 30 giorni, escluso quello del rilascio.

Gli elementi di compilazione della ricetta non ripetibile sono:
1.    Data
2.    Firma del medico
3.    Prescrizione
4.    Codice fiscale – nome e cognome (solo le iniziali del nome in caso di antiretrovirali)
La ricetta priva degli elementi di cui ai punti precedenti, è espressamente considerata NON VALIDA.

Il farmacista deve apporre data e prezzo all’atto della spedizione (timbro solo se ricetta SSN).

La ricetta va ritirata, conservata per 6 mesi e poi distrutta (2 anni per stupefacenti di sezione B,C; le ricette SSN è sufficiente inviarle all’ASL).

Non vi sono, salvo che in rari casi, limiti alla quantità prescrivibile sulla ricetta bianca.

Consegna frazionata: Se la farmacia risulta sprovvista del numero di confezioni prescritto può:
• Consegnare al cliente le confezioni disponibili in farmacia, ritirare la ricetta e dire al cliente/paziente di ritirare le mancanti entro la data di validità della ricetta.
• Restituire la ricetta al cliente e permettergli di cercare i medicinali in un’altra farmacia.

N.B.: Una RNR che è stata in parte spedita NON può essere riconsegnata al paziente.