Ricetta rossa - Clausola di non sostituibilità

Se presente, il il farmacista deve dispensare quello specifico medicinale e il paziente paga la differenza rispetto al medicinale a prezzo più basso.

Il medico, quando prescrive usando una ricetta SSN, ha due possibilità:

1.    Sta prescrivendo un P.A. per iniziare il trattamento di una nuova patologia cronica: in questo caso il medico deve indicare il solo P.A. e il farmacista è tenuto a dispensare il medicinale a base di quel P.A. con il prezzo più basso. Il medico ha altresì la possibilità di specificare il nome di uno specifico medicinale contenente quel P.A. applicando la clausola di non sostituibilità. Questa deve essere accompagnata da una sintetica motivazione e risulta vincolante per il farmacista.

2.    Sta prescrivendo un medicinale per continuare una terapia già in atto: in questo caso il medico può sia indicare il solo P.A., sia applicare la clausola di non sostituibilità e indicare il nome di uno specifico medicinale, qualora lo ritenga più adatto al raggiungimento del target terapeutico. In questo caso non ha la necessità di motivare la decisione.

Quindi:
1.    se è prescritto il solo P.A. il farmacista è tenuto a proporre il medicinale a prezzo più basso. Se il paziente sceglierà un medicinale a costo superiore dovrà pagare la differenza di prezzo.
2.    Se è prescritto uno specifico medicinale allora:
• se c’è la clausola di non sostituibilità il farmacista deve dispensare quello specifico medicinale e il paziente paga la differenza
• se non c’è la clausola di non sostitubilità il farmacista propone il medicinale a prezzo più basso.