Ricetta veterinaria non ripet. in triplice copia (RNRT)

Richiede una particolare documentazione, che il farmacista ha l’obbligo di conservare per cinque anni.

La ricetta non ripetibile in triplice copia si utilizza per:

• Medicinali veterinari ad azione immunologica e premiscele medicate, nonché specialità medicinali o medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, stupefacenti (fatta eccezione per i medicinali della tabella II sez. A che richiedono la ricetta stupefacente a ricalco), sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betagonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
• Medicinali veterinari ad azione immunologica e premiscele medicate, nonché specialità medicinali e medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, stupefacenti (fatta eccezione per i medicinali della tabella II sez. A che richiedono la ricetta stupefacente a ricalco), sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betagonisti, prescritti per la terapia di animali da compagnia, quando presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
• Prescrizioni per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo di:
• Medicinali veterinari autorizzati per altre specie ovvero per altre affezioni;
• Medicinali per uso umano;
• Formule magistrali (medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria e destinato ad un determinato animale o ad un gruppo ristretto di animali)
• Medicinali destinati a scorta del veterinario o degli impianti veterinari autorizzati.

A proposito della facoltà del medico veterinario di prescrivere medicinali per uso umano la cui prescrizione o utilizzazione è riservata a particolari medici specialisti o a centri ospedalieri, ovvero medicinali soggetti alla cosiddetta ricetta limitativa, il ministero della Salute ha precisato: “Il medico veterinario, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma vigente può prescrivere quei farmaci per uso umano che, in tale ambito, sono prescrivibili solo da uno specialista (…)”.
Il Ministero precisa altresì che l’approvvigionamento di tali farmaci da parte del medico veterinario “debba avvenire esclusivamente attraverso farmacie aperte al pubblico, che tali medicinali possano essere somministrati agli animali unicamente dal medico veterinario che li ha in cura e non possano in alcun caso essere ceduti al proprietario dell’animale”.
Tutte le prescrizioni mediche RNRT richiedono una particolare documentazione, che il farmacista ha l’obbligo di conservare per cinque anni.