Ricetta vet. non ripet. in tripl. copia- documentazione

Tutte le prescrizioni mediche RNRT richiedono una particolare documentazione, che il farmacista ha l’obbligo di conservare per cinque anni.

Tutte le prescrizioni mediche RNRT richiedono una particolare documentazione, che il farmacista ha l’obbligo di conservare per cinque anni. Essa riguarda la movimentazione in entrata e uscita del farmaco, dalla quale risultino, per ogni transazione, le seguenti informazioni:

• data
• identificazione precisa del medicinale veterinario
• numero del lotto di fabbricazione annotato sulla ricetta
• quantità ricevuta o fornita
• nome e indirizzo del fornitore o destinatario
• nome e indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale.

Il ministero della Salute ha puntualizzato che gli obblighi di registrazione delle operazioni in entrata e in uscita dei medicinali veterinari sono completamente assolti mediante la sola conservazione per cinque anni della fattura di acquisto o della bolla di consegna (entrata) e della ricetta, recante il numero di lotto del medicinale venduto (uscita).

Per quanto riguarda i medicinali destinati ad animali da compagnia, l’obbligo relativo alla documentazione è limitato alla conservazione per sei mesi della ricetta non ripetibile, mentre per i medicinali soggetti a ricetta ripetibile è sufficiente trattenere ed eliminare la ricetta stessa al termine della validità. Per tali ricette destinate ad animali da compagnia non sussiste l’obbligo di trascrivere il numero di lotto.