Ricetta veterinaria non ripet. in esempl. unico (RNR)

Deve essere conservata per 5 anni, 6 mesi o 2 anni a seconda della specificità della prescrizione.

Il medico veterinario deve prescrivere con ricetta non ripetibile in esemplare unico nei seguenti casi:

• medicinali la cui fornitura o utilizzo è soggetto alle restrizioni previste per le sostanze e preparazioni ad azione stupefacente e psicotropa appartenenti alla sez. B, C e D, esclusi i preparati che necessitano della Ricetta Ministeriale (R.M. a ricalco).
• medicinali per uso umano destinati per animali da compagnia.
• prescrizioni galeniche magistrali di sostanze diverse da quelle elencate al punto "Ricetta non ripetibile in triplice copia" e destinate ad animali da compagnia
• prescrizioni in deroga effettuate per animali da compagnia, quando non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animale non destinate alla produzione di alimenti
• per la prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, per i quali sia riportata la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile"
• per la prescrizione di medicinali veterinari omeopatici (FU XII ed. Tab. 5, punto 18) prescritti sia per animali produttori di alimenti che per animali da compagnia

Formalismi
La ricetta deve contenere:
• Nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale
• Specie dell'animale
• Dosaggio
• Modo e tempi di somministrazione
• Data e firma del medico
Validità della prescrizione: 30 giorni

Adempimenti

Il farmacista deve apporre sulla ricetta:
• il timbro,
• la data di spedizione,
• il prezzo dei farmaci consegnati.

Le ricette veterinarie non ripetibili devono essere conservate
• per 5 anni se rilasciate per animali produttori di alimenti
• per 6 mesi se rilasciate per animali da compagnia
• per 2 anni dalla data dell'ultima registrazione sul Registro di Entrata e Uscita degli stupefacenti, in caso di prescrizioni specialità appartenenti alle sezioni B e C della Tabella dei medicinali (DPR 309/90).