Ricevuta fiscale
L’obbligo di emissione della ricevuta fiscale riguarda tutti i soggetti obbligati all’emissione dello scontrino fiscale.
A partire dal 1997 l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale riguarda tutti i soggetti obbligati all’emissione dello scontrino fiscale (e, quindi, i soggetti esonerati dall’emissione della fattura).
Come si è detto sopra, vige la piena alternatività tra scontrino e ricevuta fiscale.
La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare, utilizzando modelli conformi a quello approvato con DM 30.03.1992, e deve contenere i seguenti dati:
• la numerazione progressiva attribuita per anno solare;
• la numerazione ‘fiscale’ attribuita dalla tipografia autorizzata alla stampa e i riferimenti alla relativa autorizzazione;
• la data di emissione;
• ragione sociale, sede legale, partita Iva e indirizzo commerciale di chi la emette;
• descrizione dei beni o servizi, quantità, corrispettivi comprensivi di Iva.
Più in dettaglio, la ricevuta fiscale viene emessa per la prestazione di servizi a soggetti privati e sostituisce lo scontrino. In pratica, si utilizza la ricevuta fiscale quando si desidera dettagliare maggiormente le voci. Molto spesso degli esercenti di beni utilizzano la ricevuta fiscale quando sono impossibilitati a utilizzare un registratore di cassa, come per esempio può accadere nelle fiere o nei mercati di ambulanti.