Schema di bilancio
il Codice Civile prevede (art. 2424: stato patrimoniale; art. 2425: conto economico) uno schema di bilancio.
Le poste contenute nello schema di bilancio previsto dal Codice Civile (art. 2424: stato patrimoniale; art. 2425: conto economico) possono essere classificate in:
• Categorie, precedute da lettere maiuscole;
• Raggruppamenti, preceduti da numeri romani;
• Voci, precedute da numeri arabi
• Sottovoci, precedute da lettere minuscole.
• Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, a condizione che venga mantenuta la voce complessiva e il relativo importo
• È, inoltre, consentito provvedere al loro raggruppamento, qualora il loro valore risulti irrilevante, o qualora ciò favorisca la chiarezza espositiva del bilancio, a condizione che vengano specificate nella nota integrativa le voci raggruppate
• Adattamenti e aggiunte alle voci di bilancio civilistiche vanno effettuate se lo richiede l’attività esercitata, o in caso di mancanza o non omogeneità di quelle legali.
• Le voci patrimoniali devono essere esposte al netto delle poste rettificative. Ciò e attuabile sia iscrivendo il solo valore netto, sia tramite l’esposizione -per ciascuna voce-dell’importo lordo, delle rettifiche e del valore netto.
• Per ciascuna voce occorre evidenziare il valore a essa attribuito nel bilancio relativo all’esercizio precedente. Nel caso in cui i valori evidenziati non risultino comparabili, occorrerà adattare le poste dell’esercizio precedente, motivando il fatto in nota integrativa
• Sono vietate le compensazioni di partite.