Somministrazione di lavoro
Modalità lavorativa che permette di beneficiare di prestazioni lavorative senza gli oneri derivanti da un rapporto di lavoro subordinato.
Per poter beneficiare di una prestazione lavorativa senza tutti gli oneri derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto per esigenze temporanee di personale, è possibile ricorrere alla cosiddetta somministrazione di lavoro.
La somministrazione prevede
• la stipula di contratto scritto tra l'impresa che utilizza il lavoratore per le sue attività e l'agenzia autorizzata iscritta nell'apposito Albo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che trova e paga stipendio e contributi al lavoratore collocato presso l'impresa utilizzatrice
• un altro contratto tra l’agenzia interinale e il lavoratore.
L'azienda utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato (cosiddetto “staff leasing”), purché il numero dei lavoratori somministrati non ecceda il 20% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato, in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione.
Rapporto tra lavoratore e agenzia
Il lavoratore che sottoscrive un contratto di somministrazione diventa a tutti gli effetti dipendente dell’agenzia di somministrazione e viene “prestato” a un’azienda cliente utilizzatrice, che si avvale della prestazione del lavoratore stesso. I rapporti tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore sono regolati dai contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo indeterminato). In base alle disposizioni dell’ultimo contratto nazionale di lavoro delle Agenzie di somministrazione, queste possono assumere anche apprendisti.
Rapporto tra agenzia e utilizzatore
L'agenzia, sulla base del Ccnl dell'utilizzatore, pone a carico dell’utilizzatore stesso una tariffa oraria del lavoratore, che comprende il rimborso di tutti gli oneri retributivi previdenziali e assistenziali, oltre al compenso per il servizio di somministrazione.