Stage o tirocinio

Inserimento temporaneo nel mondo del lavoro, che non configura un rapporto di lavoro subordinato. Ne esistono diverse tipologie.

È un inserimento temporaneo all'interno del mondo del lavoro, che non configura però un rapporto di lavoro subordinato. Gli stage si differenziano in base alle finalità che intendono perseguire.

Ne esistono diverse tipologie tra cui:
curricolari per studenti che frequentano un percorso di studio.
Per i laureandi in farmacia è obbligatorio il tirocinio di sei mesi di pratica professionale presso una farmacia aperta al pubblico o presso una farmacia ospedaliera, sia ai fini del conseguimento della laurea, sia della partecipazione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Diverse sono le convenzioni tra gli Ordini dei farmacisti e le Università. Tra queste si segnala che dal 1° marzo 2016 è entrata in vigore la nuova convenzione tra l’Università degli studi di Milano e la Consulta degli Ordini dei farmacisti della Regione Lombardia.
Extracurricolari di orientamento riservati a neo diplomati e neolaureati entro al massimo un anno dal conseguimento del titolo di studio.
Inserimento o reinserimento al lavoro: sono previsti a favore dei disoccupati e degli inoccupati (che non hanno mai lavorato prima). Non possono avere la durata superiore a 12 mesi.
Formativi e di orientamento per lavoratori svantaggiati (per esempio, persone disabili o invalide). 

Convenzioni
Lo stage è attivato sulla base di una convenzione stipulata tra i soggetti promotori (per esempio, Università e Servizi per l'impiego) e i datori di lavoro individuati come soggetti ospitanti. La convenzione deve prevedere le finalità del tirocinio, le modalità del suo svolgimento e la sua durata. Alla convenzione va allegato il piano formativo individualizzato.
Presso il soggetto ospitante va identificato il tutor dello stagista, che attesta le attività svolte e verifica l’avanzamento del percorso formativo.

Indennità di partecipazione
Allo stagista deve essere riconosciuta un'indennità di partecipazione, che non può essere inferiore a 300 euro mensili. Le Regioni possono prevedere importi diversi.

Numero massimo di stagisti
Il numero massimo di tirocinanti che possono essere presenti in azienda sono:
- in aziende che hanno fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 stagista;
- in aziende che occupano tra i 6 e i 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 stagisti;
- in aziende che hanno oltre i 20 dipendenti: 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Durata
La durata degli stage formativi e di orientamento non può superare i 6 mesi.
La durata degli stage di inserimento e reinserimento è di massimo 12 mesi. La durata degli stage per soggetto svantaggiati è di 12 mesi, salvo per le persone disabili, la cui durata può essere di 24 mesi.