Tipologie delle operazioni IVA

Ci sono diverse tipologie di operazioni sull'IVA che possono essere così classificate: imponibili; non imponibili; esenti; escluse.

Per quanto riguarda le tipologie di operazioni IVA è importante considerare la seguente classificazione:

  • operazioni imponibili;
  • operazioni non imponibili;
  • operazioni esenti;
  • operazioni escluse.

Operazioni imponibili - Comportano il sorgere del debito d’imposta e l’applicazione di tutte le regole (adempimenti) di cui è formato il meccanismo attuativo del tributo.

Operazioni non imponibili ed esenti - Non fanno sorgere il debito d’imposta, ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate, devono essere incluse nel calcolo del "volume d’affari", ecc.).

Le ragioni che giustificano l’esenzione sono di vario genere: alcune operazioni sono esenti per ragioni sociali (ad es. prestazioni sanitarie, educative, di tipo culturale); altre per ragioni di tecnica tributaria (per esempio, le operazioni finanziarie e assicurative, che sono soggette ad altri tributi, di natura sostitutiva).

Sono, per esempio, "operazioni esenti" alcune operazioni di carattere finanziario (operazioni creditizie, assicurative, etc ) e alcune operazioni socialmente rilevanti (cessioni gratuite di beni a determinate categorie di soggetti; taluni servizi di pubblica utilità; le prestazioni sanitarie; le attività educative e culturali). Il soggetto passivo Iva che effettua operazioni esenti non può detrarre l’Iva sugli acquisti (e sulle importazioni). Mancando la detraibilità, viene meno la neutralità del tributo, che assume per il soggetto passivo che effettua operazioni esenti natura economica di costo. Una delle categorie principalmente coinvolte dall’esenzione sull’IVA è quella dei medici.

Operazioni escluse - Sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta:

  • non comportano il sorgere del debito d’imposta
  • non determinano obblighi formali (fatturazione, annotazione, ecc.)
  • non rilevano ai fini del calcolo del "volume d’affari"