Trust

Rapporto giuridico tra un soggetto che trasferisce a un altro il proprio patrimonio o parte di esso nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo preciso.

Il Trust è un istituto disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989. Esso regola il rapporto giuridico che si instaura, per effetto di un contratto o di un testamento, tra un soggetto (settlor o disponente) che trasferisce a un altro soggetto (trustee o gestore) il proprio patrimonio o parte di esso, costituito da beni mobilie/o immobili, con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario), oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge.
L’atto istitutivo di regola prevede che, alla scadenza del trust, il fondo venga trasferito al beneficiario del trust (che può anche essere lo stesso disponente). La proprietà dei beni o dei diritti oggetto del trust spettano al trustee, il quale però ha l’obbligo di amministrarli nell'interesse altrui. I beni o diritti oggetto di trust costituiscono così un “patrimonio separato” rispetto ai rapporti giuridici personali del trustee e, pertanto, non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, né fanno parte del regime patrimoniale o della successione del trustee.
Dal punto di vista fiscale, questo istituto presenta dei vantaggi, in quanto gli oneri che comporta sono abbastanza contenuti. L’atto istitutivo del trust, infatti, è tassato con imposta di registro in misura fissa (euro 200). Quando, poi, il bene (la farmacia ovvero la quota di partecipazione nella società titolare della farmacia) viene assegnato -per atto inter vivos ovvero mediante testamento- al trust (atto dispositivo) -e, quindi, nasce il vincolo di destinazione- troverà applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni. La base imponibile è costituita dal solo patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento; a essere tassato è un ammontare pari alla differenza fra i valori di bilancio dei beni strumentali, delle scorte di magazzino, dei crediti e delle altre attività e il valore dei debiti e delle altre passività. Di conseguenza, visto che il valore della farmacia è riferito in gran parte all’avviamento, che le aliquote sono comprese tra il 4% l’8% e che (a seconda dei beneficiari) sono previste delle franchigie, la tassazione non è elevata.