Vendita online di farmaci

L’elenco dei medicinali che si possono vendere è sul sito dell’Aifa. In aggiunta, omeopatici, parafarmaci, veterinari senza ricetta, integratori, cosmetici

La vendita online di farmaci senza obbligo di ricetta (Sop) e da banco (Otc) è possibile dal 2016, in base a quanto stabilito dall’articolo 112-quater del DL 219/2006, dal Decreto Legislativo 17/2014 e dalle circolari pubblicate dal ministero della Salute nel corso del 2016.

La normativa stabilisce che l’attività può essere condotta solo dietro autorizzazione del Ministero, che verifica che all’e-commerce corrisponda una farmacia o parafarmacia con presenza sul territorio italiano, e impone al farmacista di applicare a Sop/Otc gli stessi prezzi sia sul canale fisico, sia su quello digitale.

L’elenco completo dei medicinali che il farmacista può vendere online può essere consultato sul sito dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.
In aggiunta, il farmacista può vendere:

• Medicinali omeopatici;
• Medicinali per uso veterinario acquistabili senza ricetta medica;
• Parafarmaci;
• Cosmetici;
• Integratori;
• Dispositivi medici.