Videosorveglianza: conservazione delle immagini
I tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza sono regolamentati dal Garante della Privacy in modo molto stringente.
Il Garante della Privacy impone norme molto stringenti non soltanto sull’uso degli strumenti di videosorveglianza, ma anche sui tempi di conservazione delle immagini così registrate. In base al suo provvedimento generale dell’8 aprile 2010, “la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione”. Ma poi precisa: “fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire a una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”. E ancora il provvedimento continua: “Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento” (per esempio banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che “si ritiene non debba comunque superare la settimana”.
Ecco, allora, che termini di conservazione meno rigidi possono essere stabiliti per le immagine effettuate in farmacia. Infatti, il garante per la protezione dei dati personali, con parere n. 176 del 2 settembre 2013, ha chiarito l’esatta interpretazione di questa norma, precisando che il riferimento alle banche è soltanto un esempio e, quindi, questo limite può essere esteso anche ad altre attività con particolare rischiosità.
Ora, in base anche ai dati forniti dal ministero dell’Interno e dal Comitato intersettoriale sulla criminalità predatoria, si ritiene che le farmacie siano un luogo ad alto rischio rapina. Ne consegue che per le farmacie il tempo massimo di conservazione delle immagini ottenute con i sistemi di videosorveglianza è di una settimana. Poi bisogna cancellarle, anche perché il mancato rispetto dei sette giorni comporta una pesante sanzione amministrativa, da 30.000 a 180.000 euro (art. 162, c. 2-ter, D.Lgs. 19672003). Nei casi in cui si voglia procedere a un allungamento di questo termine oltre la settimana, allora bisogna richiedere una verifica preliminare del Garante.