Tipologie contrattuali nella "Farmacia dei servizi"

I diversi modelli contrattuali per i professionisti sanitari che prestano la propria attività in farmacia.

La “Farmacia dei servizi” e gli sviluppi causati dall’emergenza Coronavirus (test, tamponi, vaccini) hanno favorito il ricorso in farmacia ad altri professionisti sanitari, soprattutto ma non solo, gli infermieri. Federfarma ha fornito agli associati, con l’aiuto di esperti giuslavoristi (prof. Arturo Maresca e Marco Conti), i modelli contrattuali ai quali il titolare di farmacia può fare ricorso per stilare corretti rapporti di lavoro. Ecco un’utile guida per garantire l’osservanza delle complesse norme in materia di diritto del lavoro. Qui di seguito li analizziamo, precisando che il riferimento all’infermiere è soltanto esemplificativo.

1) Contratto di lavoro subordinato
È la fattispecie contrattuale più tipica, sebbene il Ccnl delle farmacie private non preveda ancora la figura dell’infermiere nella classificazione del personale. L’infermiere, il cui inquadramento potrebbe essere al Quarto livello, dovrà lavorare sotto la direzione e il controllo del titolare della farmacia e sarà soggetto al suo potere sia gerarchico, con inserimento all’interno dell’organizzazione, sia disciplinare (potrà essere sanzionato per eventuali mancanze o violazioni).
Il Titolare di farmacia corrisponderà all’infermiere una retribuzione, pagherà i contributi previdenziali (Inps) e i premi assicurativi (Inail) e l’infermiere avrà diritto a ferie, rol, permessi, alla tutela nei casi di malattia o di maternità. Potranno essere adottate forme contrattuali flessibili quali, per esempio, il contratto di lavoro a part time, oppure a tempo determinato. Quindi, il contratto di lavoro subordinato prevede tutti gli obblighi connessi alla gestione di un ordinario rapporto di lavoro, ma la prestazione lavorativa potrà essere diretta e controllata dal titolare di farmacia.

2) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co.co.co.”)
È un contratto al di fuori della tipica subordinazione e che, al tempo stesso, non rientra nel lavoro autonomo: siamo nella cosiddetta “parasubordinazione”. L’infermiere non è soggetto al potere di direzione del titolare di farmacia, ma deve comunque coordinarsi con lui e la sua organizzazione e deve rendere la prestazione lavorativa in modo personale e continuativo.
Il titolare deve, quindi, corrispondere al collaboratore il compenso pattuito e versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’Ente di riferimento (Enpapi per gli infermieri) sia per la quota a suo carico, sia per quella a carico dell’infermiere. Non essendo un rapporto di lavoro subordinato non ci sono gli obblighi connessi (ferie, rol, permessi, malattia, maternità, ecc.), ma è obbligatoria la comunicazione iniziale al Centro per l’impiego, indicando il compenso corrisposto e i versamenti contributivi. Questo contratto prevede
meno obblighi per il titolare, ma la prestazione lavorativa non potrà essere da lui diretta, perché dovrà limitarsi a un mero coordinamento tra l’attività della farmacia e quella dell’infermiere.

3) Contratto di lavoro autonomo
Questa tipologia è in antitesi rispetto al lavoro subordinato: l’infermiere non è assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del titolare, ma lavora in totale autonomia e discrezionalità. Sarà, quindi, un libero professionista (titolare di partita Iva), avrà una propria organizzazione imprenditoriale e assumerà su di sé il rischio economico. Il titolare, come nel contratto co.co.co., concorda e corrisponde un compenso, mentre l’infermiere rilascerà apposita fattura, includendo il contributo previdenziale integrativo (4% da applicare sul corrispettivo lordo), che verserà alla Gestione Principale dell’Enpapi. In questo caso, molto probabilmente, il corrispettivo pattuito sarà superiore rispetto al rapporto co.co.co., perché gli oneri previdenziali saranno integralmente a carico dell’infermiere. Il quale, operando in regime libero professionale, avrà l’onere di versare anche il contributo soggettivo obbligatorio (16% del reddito netto professionale, al netto delle spese, ma al lordo della ritenuta d’acconto). Utilizzando, inoltre, i propri mezzi o strumenti di lavoro avrà un aggravio dei costi.
Con il contratto di lavoro autonomo non ci sono particolari obblighi in capo al titolare, oltre al pagamento del corrispettivo pattuito. Tuttavia, non potrà impartire ordini e/o direttive specifiche, ma dovrà limitarsi a ricevere la prestazione professionale che l’infermiere è libero di organizzare come meglio crede.

4) Contratto di lavoro autonomo occasionale
Vi rientra la prestazione resa dall’infermiere non titolare di partita Iva. Le modalità non mutano rispetto al lavoro autonomo, ma cambiano radicalmente gli aspetti fiscali e previdenziali, anche perché l’infermiere non rilascerà alcuna fattura, ma una ricevuta. Va subito precisato che la prestazione di lavoro autonomo si può considerare occasionale quando viene eseguita in modo non abituale o saltuaria e il compenso pattuito non supera il limite di 5.000,00 euro annui. Nella ricevuta l’infermiere dovrà indicare la ritenuta d’acconto (20% sul compenso), che poi il titolare corrisponderà all’Erario entro il 16° giorno successivo al pagamento. Inoltre il titolare, come nel co.co.co, dovrà versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata Enpapi, sia per la quota a suo carico, sia per quella dell’infermiere.
Ricordiamo che il lavoro autonomo (anche occasionale) è la forma contrattuale con minori vincoli, ma presenta rischi in caso di contenzioso, laddove emergesse che la prestazione svolta non era autonoma, ma di lavoro subordinato.


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Oltre alle forme contrattuali che intercorrono tra il titolare di farmacia e uno o più infermieri, possono essere stipulati contratti di natura commerciale tra la farmacia e un’organizzazione imprenditoriale. Ecco allora a quali tipologie contrattuali si può fare riferimento.

1) Contratto di somministrazione

2) Contratto di appalto

In conclusione, sono molteplici le tipologie contrattuali a cui il titolare di farmacia può ricorrere per avvalersi di altri professionisti sanitari, quali gli infermieri, nell’espletamento dei nuovi servizi. A ciascuna tipologia corrispondono vantaggi e svantaggi, che il titolare valuterà opportunamente a seconda delle proprie esigenze.